Il d.l. 179/2012 di cui abbiamo già discussi al momento della sua entrata in vigore, ha eliminato quello che veniva definito il tacito rinnovo delle polizze auto annuali: tuttavia non era chiaro quale fosse la linea seguita per quel che attiene ai 15 giorni tolleranza, previsista da sempre dopo la scadenza della polizza auto. Quindi se l’automobilista circola con il contrassegno scaduto, nei 15 giorni dall scadenza della vecchia polizza al rinnovo della prossima, sarà sanzionabile o no?
Il decreto indica chiaramente che la garanzia prestata con il precedente contratto, resta operante per quindici giorni dopo la scadenza, fino all’effetto della nuova polizza. Ma c’è di più: il ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/1319/13/101/20/21/7 del 14 febbraio 2013 ha specificato tale possibilità, in modo tale che tutti gli automobilisti ritardatari sul pagamento del premio e sulla stipula del nuovo contratto possano dormire sonni sereni.
Come noto chi circola con il contrassegno assicurativo scaduto può incorrere nella sanzione pecuniaria per violazioned egli articoli 180 e 181 del codice della strada: verificate sempre di aver corriposto il premio per la stipula di contratto assicurativo, o di essere comunque entro il termine di 15 giorni tra un contratto e l’altro, onde evitare brutte sorprese in caso veniate fermati, o in caso di sinistro. Si ricorda infatti che il sinistro causato o subito con mezzo non coperto da idonea copertura RCA non può essere soggetto a risarcimento. Per maggiori informazioni visitate il sito web di Ania.