Nel caso di un sinistro, non sempre l’assicurazione che risarcisce è tenuta e comunque può modificare la classe di appartenenza di un automobilista. Per esempio, se la colpa è al 50 per cento, è chiaro che il bonus malus non si tocca. Vediamo meglio questa regola di base.
Se siete stati coinvolti in un sinistro, in parte provocato anche dalla vostra guida, è possibile raggiungere un accordo con la controparte in modo da provare a gestire un concorso di colpa al 50%. In pratica stabilite che tra voi e l’altro conducente non si può definire chi abbia realmente causato l’incidente in modo esclusivo.
La compagnia deve prendere atto di questa comunicazione e di questa decisione degli automobilisti e non può variare la loro classe si merito. Non si tratta di una novità nel codice della strada ma di una normativa valida dalla legge Bersani in poi. Nella legge n. 40 del 2007, infatti, si specifica che le assicurazioni non possono modificare la classe di merito di un automobilista in seguito ad un sinistro fino a quando non è stata accertata l’effettiva responsabilità dell’assicurato, fino a quando cioè non individuato chi ha la responsabilità principale dell’incidente.
Nei casi di concorso di colpa minoritaria e nei casi di responsabilità paritaria, la classe di merito di un automobilista non può peggiorare e di conseguenza anche il premio della polizza per l’anno successivo deve rimanere immutato. Alcune scelte come il concorso di causa, che fanno bene alle tasche degli automobilisti, non sono però altrettanto positive sul lungo periodo. Sull’attestato di rischio, infatti, è annotato il grado di responsabilità riscontrato in un incidente e se nei sinistri successivi si supera la quota complessiva del 51%, il peggioramento della classe è immediatamente attivato.
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