Ogni volta che ci troviamo a dover presentare un’assicurazione, siamo pronti a sottolineare che è una copertura completa che soddisfa la maggior parte delle esigenze dei clienti. Ma se volessimo sintetizzare la questione dovremmo andare alla fonte, al fascicolo informativo.
Abbiamo provato a fare il salto con l’assicurazione viaggi e volo del ramo assicurativo della Banca del Credito Cooperativo. Abbiamo quindi pensato di far girare tutto attorno a tre articoli del fascicolo informativo: quello dedicato alle dichiarazioni relative a circostanze del rischio, quello dedicato a diminuzione o aggravamento del rischio.
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
a) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze rese dal contraente che abbia agito con dolo o colpa grave, possono comportare l’annullamento del contratto, nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 1892 del codice civile, fermo restando il diritto della Società a percepire i premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento dell’eventuale richiesta di annullamento del contratto.
Tuttavia il contratto non può essere impugnato se la Società non dichiara al contraente di voler esercitare l’impugnazione entro tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni.
I n ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesi suddetti, la Società non è tenuta a pagare la somma assicurata.
b) Dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave.
Se il contraente, agendo senza dolo o colpa grave ha reso dichiarazioni inesatte o reticenti in merito alle circostanze di rischio, la Società può recedere dal contratto comunicando tale sua decisione al contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nei casi e con le modalità previsti dall’art. 1893 del codice civile.
Tuttavia, ai sensi della norma sopracitata, se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l’indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 7 – Aggravamento del rischio
Il contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del codice civile.
Art. 8 – Diminuzione del rischio
Il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla suddetta comunicazione ai sensi dell’art. 1897 del codice civile, rinunciando al diritto di recesso previsto al primo comma di tale articolo.