Il risarcimento dei pedoni coinvolti in un sinistro

In generale bisogna ricordare che il risarcimento dell’assicurazione non interessa soltanto i conducenti e i passeggeri di un veicolo ma può riguardare anche i pedoni coinvolti in un sinistro stradale che non sono a bordo di una vettura. Considerando i dati dell’ACI-ISTAT non si parla nemmeno di un’ipotesi così remota. 

I dati relativi ai pedoni coinvolti nei sinistri nel 2014 sono molto importanti e parlano di 578 persone, il 4,9% in più rispetto al 2013, cui vanno aggiunti 22310 feriti. Un bilancio importante che conferma un dato essenziale: la colpa degli incidenti tra automobilisti e pedoni ricade sempre sugli automobilisti.

Il 3,7% dei sinistri è stato causato nel 2014 da un comportamento sorretto di coloro che hanno attraversato la strada in modo distratto e senza rispettare le regole. Ma se si escludessero questi dati dal computo della statistica, resterebbero in piedi tutti gli altri sinistri imputati agli automobilisti. Il pedone, in ogni caso, sia in Italia che in Europa, è super tutelato e nella più parte dei casi gli si imputa un concorso di colpa e gli si attribuisce un diritto al risarcimento anche se inferiore rispetto agli altri casi.

Facile.it ad ogni modo ha riepilogato i passi da compiere per ottenere un risarcimento quando si figura come pedoni coinvolti in un incidente

  • Innanzitutto tocca al pedone l’onere della prova: deve cioè dimostrare il danno subito nell’incidente raccogliendo la relativa documentazione medica (referti, diagnosi, ricevute delle spese mediche, ecc.).
  • Successivamente deve inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del conducente, indicando l’esatta portata del danno. La compagnia può accertare i danni contestati inviando a casa del richiedente un proprio medico legale.
  • Entro 90 giorni dalla richiesta la compagnia è tenuta per legge a formulare un’offerta di risarcimento.
  • Se il richiedente rifiuta l’offerta, ritenendola inadeguata, deve obbligatoriamente tentare la strada della“negoziazione assistita”, che consiste in una trattativa tra gli avvocati delle parti per cercare un accordo. Se entro 3 mesi l’accordo non viene trovato, può rivolgersi al giudice di pace o a quello civile.
  • Infine, nei casi (purtroppo piuttosto frequenti) in cui non si riesca a identificare l’auto che ha provocato l’incidente o se il conducente risulta non assicurato, il pedone coinvolto nel sinistro può comunque ottenere il risarcimento rivolgendosi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che è tenuto a riconoscere il danno interamente. In questo caso la richiesta va inoltrata presso una delle compagnie assicuratrice designate periodicamente dall’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

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