Da quando si commette un’infrazione al momento in cui questa infrazione è notificata, passa del tempo. Il codice della strada non perdona ma ci mette un po’ per far arrivare la multa a casa dell’automobilista. Adesso ci sono delle nuove sentenze del Giudice di Pace che vanno incontro agli automobilisti.
Ci sono delle infrazioni che facciamo senza nemmeno accorgercene. Può capitare di passare con il rosso o quando il semaforo era ancora giallo. La contravvenzione arriva sempre con un po’ di ritardo al punto che spesso è difficile anche ricostruire la dinamica dell’accaduto ed indicare con precisione il guidatore.
Su questo punto è arrivata una novità: in pratica se si ammette di non ricordare chi fosse alla guida del mezzo il giorno dell’infrazione, allora non bisogna pagare la multa. Questo potrebbe essere considerato il semplice epilogo della disputa legale conclusa con la sentenza numero 307 del 2015 del Giudice di Pace di Campobasso.
In realtà qualcosa bisogna pagare ma si tratta di una multa per infrazione del codice della strada a meno che non ci siano gli estremi per il ricorso. La sanzione di base è di 263 euro a meno che non si comunichino con precisione i dati di chi ha commesso l’infrazione.
Il Giudice di Pace di Campobasso applicando l’art. 126 bis, comma 2 del CdS spiega:
“La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142″.