L’assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall’assunzione dell’impegno, da parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, al fine di garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente qualificato la polizza fideiussoria come una garanzia atipica, distinguendola così dalla fideiussione vera e propria: di conseguenza alla polizza fideiussoria non trovano applicazione le norme sulla fideiussione.
La polizza fideiussoria è vista quindi come un negozio stipulato dall’appaltatore su richiesta del committente ed in suo favore, articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo. Tale tipologia di contratto è caratterizzato dall’assunzione dell’impegno da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un importo al beneficiario,quale garanzia in caso di inadempimento.
Il terzo creditore, secondo l’impostazione della Cassazione quindi non è parte del rapporto e si limita a ricevere gli effetti di una convenzione già costituita ed attiva: la sua adesione si configura quindi come mera condicio iuris. Altra differenza: l’assicurazione fideiussoria è necessariamente onerosa, in quanto assunta all’assicuratore verso il corrispettivo del pagamento di un premio, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito.
In conclusione, la polizza fideiussoria e la fideiussione, sono accomunate dal medesimo scopo di offrire al beneficiario la garanzia dell’esito positivo di una determinata operazione economica, ma si distinguono perché la polizza fideiussoria appartiene alla categoria delle cosiddette garanzie di tipo indennitario o reintegratorio, mentre la fideiussione appartiene alle cosiddette garanzie di tipo satisfattorio.
Quindi la polizza fideiussoria non intende garantire l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale ma vuole assicurare al creditore la presenza di un soggetto, che sia solvibile e dunque in grado di tenerlo indenne dall’eventuale inadempimento (in questo viene meno il carattere strutturale della fideiussione).