Le assicurazioni danni morali sono state pensate per risarcire tutti quei danni che appartengono alla sfera morale dell’individuo e che pertanto non sono strettamente materiali. La particolarità di tali danni è che sono molto difficili da dimostrare come pure è difficile stabilirne l’entità e dunque la possibile risarcibilità.
Sono danni di natura psicologica o psicofisica, che possono essere provocati da qualcosa di illecito,sofferenze non riconducibili alla sfera materiale: la loro liquidazione può essere richiesta in concomitanza di altri tipi di danni come ad esempio quelli materiali o a beni dell’assicurato. Nel caso ad esempio in cui venga avanzata una richiesta di risarcimento per invalidità permanente, il soggetto assicurato potrà chiedere il detto risarcimento sia per il danno fisico che per quello morale.In tale caso il danno morale in cosa consiste? Nel cambiamento radicale della propria esistenza causato dal danno stesso di cui è stato vittima. Spesso è il tribunale a dover decidere se effettivamente ci siano le condizioni per la liquidazione del danno morale ed in quale entità lo stesso sia liquidabile.
Lo schema di risarcibilità è il seguente: il colpevole del fatto danneggia con la sua condotta una terza persona, che ha il diritto di richiedere i danni morali alla compagnia assicurativa, nel caso di un sinistro. Possono anche essere richiesti risarcimenti per i parenti delle persone che hanno subito i danni: ad esmepio riconoscendo un danno morale al coniuge o ai figli, siano o meno conviventi.
Il danno morale deve essere inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale, da liquidarsi sempre in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Per richiedere i danni morali non è detto che si debba rinunciare al risarcimento anche di quelli patrimoniali e di quelli biologici, anzi è molto più comune che tutte e tre le voci vengano prese in considerazione in fase di indennizzo.