Un’altra assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa: si tratta della compagnia Faro Assicurazioni, il cui decreto è stato firmato il 29 luglio scorso dal Ministro Paolo Romani. La Faro al 31 dicembre dello scorso anno, presentava gravisisme perdite patrimoniali, che incidevano notevolmente ed irrimediabilmente sul margine di solvibilità e sulle attività a copertura delle riserve tecniche. Questo comportava di fatto l’impossibilità di continuare la propria attività assicurativa.Le perdite nel corso degli anni avevano altresì causato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2327 del codice civile (ammontante a centoventi mila euro), con la conseguente indisponibilità del capitale minimo richiesto per lo svolgimento dell’attività assicurativa.
La compagnia che si rivolgeva soprattutto ad enti pubblici, come le Asl ed a grandi investitori, continua a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto stipulato solo successivamente alla pubblicazione, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.
Per quanto riguarda il sistema di liquidazione dei sinistri, si possono verificare tre condizioni:
1) Sistema delle imprese territorialmente designate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni
Secondo cui viene designata un’impresa competente per territorio che provvede alla liquidazione ed al pagamento dei sinistri ai danneggiati aventi diritto.
2) Sistema delle imprese cessionarie ai sensi dell’art. 1 della legge 738/78
Secondo cui l’impresa che è cessionaria del portafoglio dell’impresa in liquidazione provvede al pagamento dei sinistri e dei danni verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
3) Sistema dell’autorizzazione al commissario liquidatore ai sensi dell’art. 9 della legge 39/77
Solo se vi è l’autorizzazione, il commissario liquidatore provvede alla liquidazione dei sinistri verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Gent.ma Dr.ssa Tarroni, le ricordo che la Legge 990/1969 è stata abolita dal Decreto Legislativo 209/2005. Potrebbe cortesemente indicare i nuovi riferimenti oggi in vigore ?
Grazie
WR
La ringrazio per la correzione, è stata una svista per la quale mi scuso fin da ora! I nuovi riferimenti del codice delle assicurazioni sono stati corretti!
Gent.ma Dr.ssa Tarroni, mi sembra che Lei faccia esclusivo riferimento ai sinnistri RCA, certamente i più tutelati in quanto esiste il Fondo Garanzia Vittime della Strada che interviene nella fattispecie, ma per quanto attiene i sinistri non RCA, come comportarsi? Chi ha una fidejussione assicurativa con FARO ASSICURAZIONI può escutere oggi la stessa in forza del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dello scorso 29 luglio?
Grazie
WR