Sottoscrivere una polizza vita è un passo importante, che deve essere attentamente vagliato e ponderato: sono molte le compagnie che offfrono proposte interessanti, spesso vantaggiose, grazie alle quali chiunque può ritrovarsi con una bella rendita vitalizia o un gruzzoletto di denaro inaspettato in età anche avanzata.
Oggi ci occuperemo degli aspetti legali, spesso sconosciuti o ignorati legati alle polizze vita. Ad esempio non tutti sanno che l’assicurazione sulla vita non è soggetta a pignoramento così come previsto dall’art. 1923 del Codice civile: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte a nessuna azione esecutiva. Insomma le somme vincolate per la polizza vita non possono essere sottratte per questioni legate a controversie giudiziali.
In secondo luogo occorre precisare altresì che le somme dovute dall’assicuratore non sono neppure sottoponibili ad azione cautelare, cioè non possono essere soggette a sequestro: si tratta di un altro elemento importante che al momento della sottoscrizione occorre tenere in considerazione. Infine ricordiamo che al momento dell’apertura della successione, in caso di morte del sottoscrittore della polizza vita, le somme vengono acquisite dal beneficiario indicato nella polizza stessa.
Quest’ultimo quindi acquisisce un diritto proprio e non derivato nei confronti dell’assicuratore: a sua volta pertanto non dovrà fare rientrare tali somme ricevute nel proprio asse ereditario. Il beneficiario riceve le somme dall’assicurazione alla stregua di un diritto acquisito per effetto della designazione del sottoscrittore della polizza, dunque non trattandosi di eredità non è in alcun modo paragonabile a questa e non gli si applica la disciplina della successione.