Sofferenza psichica e danno biologico

La Cassazione civile in una sentenza del 18 gennaio 2011 n. 1072  si è occupata della differenza e dell’inquadramento tra il danno biologico e la sofferenza pre morte in caso di sinistro stradale: si tratta di una sentenza importante, destinata ad influire attivamente sulle numrose cause per liquidazioni danni morali e materiali intentate a seguito di sinistro stradale nelle aule di tribunale italiane.

In particolare la Cassazione ha sancito che nessun danno biologico è più grave di quello che temporalmente precede le lesioni che sfociano poi nella morte e che sono causa della stessa: in tal caso infatti viene irremediabilmente compromessa ogni capacità recuperatoria o quanto meno stabilizzatrice della salute dell’individuo.

L’entità di tale pregiudizio biologico è di natura psichica e non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e decesso, bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte: sofferenza la quale, rientrando nel danno biologico, non potrà essere liquidata come danno morale, in quanto si perverrebbe a una duplicazione del risarcimento.

Relativamente alla risarcibilità la Cassazione aveva precisato che la lesione dell’integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo, non è configurabile come danno risarcibile in capo agli eredi. Infatti la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse: in questo caso è configurabile un danno non patrimoniale, risarcibile in capo, al danneggiato, che si trasferisce agli eredi.

Insomma occorre fare attenzione, al momento della liquidazione del sinistro mortale, tra il danno biologico in senso stretto ed il danno psichico, causato dalla sofferenza pre morte: lo stesso dicasi per le pretese risarcitorie degli eredi, che devono essere opportunamente vagliate e verificate.

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