Sono ormai parecchie le compagnie assicurative che nel corso degli anni hanno deciso di vendere direttamente le polizze RCA ai clienti, senza avvalersi di canali distributivi tradizionali come agenzie o brokers: ma il risparmio è veramente quello vanata per il cliente? E cosa occorre verificare prima di acquistare in tale modo una polizza RCA? Verifichiamo insieme alcuni aspetti di questa modalità di vendita.
Per prima cosa segnaliamo che la vendita diretta in ambito RCA ha una crescita piuttosto lenta: basti pensare che nel 2011 si è registrata una raccolta pari al 6,9% ben lontana dai numeri vantati dalle agenzie asicurative, che raccolgono l’80% delle adesioni. Spesso l’aqcuisto diretto avviene tramite internet o call center.
In generale ci tengo a ricorde cari lettori che qualunque sia la forma di vendita scelta, le Compagnie devono rispettare gli obblighi normativi dettati nel Regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo 2010 a tutela del consumatore: i punti più importanti da ricordare sono il divieto di discriminazione (art. 5), il cliente deve poter scegliere di ricevere ed inviare la documentazione contrattuale in modo cartaceo o elettronico, senza oneri e può modificare la scelta (art. 8), l’impresa deve valutare l’adeguatezza del contratto offerto (art. 9), l’impresa deve fornire tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale (art. 10) ed infine il cliente deve ricevere contratto e contrassegno entro i cinque giorni seguenti.
Se concludete un contratto online, verificate sempre la correttezza dei dati inseriti: la compagnia assicurativa deve fare altrettanto ed in caso di errore, occorre distinguere tra due situazioni. Se l’errore dipende dal cliente allora l’impresa può richiedere successivamente il premio corretto sulla base delle condizioni di rischio effettive, nel caso in cui a sbagliare sia l’impresa, nulla vi può essere richiesto e voi potete ben esercitare il diritto di recesso o la disdetta.