In caso di sinistro stradale con danni alla persona di lieve entità, come noto, il leso verrà risarcito dalla propria assicurazione in relazione agli importi concordati e previsti dal Codice delle Assicurazioni. Con decreto 15 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2012, s.g. n. 149, il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad aggiornare gli importi previsti dall’art. 139, comma 1, del Codice delle Assicurazioni, in materia di risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
A seguito dell’aggiornamento, i nuovi importi, rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 giugno 2011 sono i seguenti:
a) Euro 783,33 per il primo punto percentuale di invalidità permanente;
b) Euro 45,70 per ogni giorno di inabilità assoluta.
Il decreto sopra indicato stabilisce inoltre che l’aggiornamento degli importi venga applicato a decorrere dal mese di aprile 2012, vale a dire ai sinistri accaduti a decorrere dal 1° aprile 2012. Per maggiori informazioni consultate il codice delle assicurazioni oppure rivolgetvei al vostro assicuratore, al fine di verificare quale sarà il risarcimento previsto in caso di sinistro, nel vostro caso concreto.