Una delle domande che giungono più spesso nella nostra redazione, è relativa all’obbligatorietà, o meno, dell’assicurazione sul condominio. In altri termini, i condomini (o l’amministratore), sono necessariamente obbligati a sottoscrivere una polizza assicurativa per l’intero fabbricato? E, quali sono le coperture che di norma può offrire una polizza condominiale? Cerchiamo di rispondere rapidamente a questi quesiti, contribuendo a fare un po’ di chiarezza all’interno di un tema che si presta a differenti margini di interpretazione.
Innanzitutto, precisiamo in maniera univoca come la polizza assicurativa globale fabbricato (cioè, la polizza assicurativa sul condominio) non sia obbligatoria. Ciò non significa, tuttavia, che non sia consigliata: anzi, la sottoscrizione di una polizza assicurativa sul condominio (assicurazione condominio, cosa copre?) potrà ben incrementare il senso di tranquillità da parte dei singoli condomini, visto e considerato che il proprio patrimonio personale di riferimento potrà esser posto rapidamente al sicuro da eventuali richieste di risarcimento dei danni da parte di terzi, e tanto altro ancora.
Per quanto concerne le sue caratteristiche fondamentali, come già intuibile dalla frase che precede, la copertura più importante è sicuramente relativa alla garanzia per la responsabilità civile (da confondersi con la responsabilità civile dell’amministratore, vedi assicurazione condominio responsabilità civile), una garanzia che permetterà ai condomini di mettere al sicuro il proprio patrimonio – o le risorse condominiali – dalle richieste di risarcimento dei danni che dovessero provenire da terze persone, per danni da loro subiti, o subiti alle loro cose, durante la conduzione del fabbricato.
Tutte le altre garanzie inseribili all’interno della polizza sono pertanto di natura accessoria. Per stabilire quali introdurre nel contratto – e con quali massimali, scoperti e franchigie – il modo più accurato non può che passare attraverso un’attenta analisi delle esigenze del condominio, ovvero le necessità dell’intera assemblea condominiale. Sulla base di ciò, è successivamente opportuno indire una gara tra tre o quattro compagnie assicuratrici, mediante esame dei preventivi e dei fascicoli informativi e, infine, aprire un’assemblea per l’assegnazione.