Dal 1° febbraio 2007, se hai subito un incidente con un altro veicolo che abbia causato danni alle cose trasportate di tua proprietà, al veicolo e lesioni non gravi alla persona e non sei responsabile o lo sei solo in parte, devi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.
Si tratta della nuova procedura per il risarcimento diretto, che però potrà essere applicata solamente in alcuni casi specifici. In particolare si deve trattare di un sinistro che coinvolga soltanto due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia.
Se uno dei due veicoli è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura (che ricordiamo essere entrato in vigore il 14 luglio 2006): è importante sottolineare che se oltre alle cose trasportate ed al veicolo, hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.
Ovviamente la nuova procedura di risarcimento diretto si applica anche nel caso in cui sul tuo veicolo erano presenti altre persone che hanno subito lesioni, in questo caso può trattarsi di lesioni anche gravi. La richiesta di risarcimento deve essere consegnata a mano al tuo assicuratore oppure inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a.r. o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.
Le procedure di risarcimento sono veloci: l’assicurazione è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sia per i danni alle cose che al veicolo, ed entro novanta giorni per i danni alla persona. Il termine di sessanta giorni si riduce a trenta giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Si tratta certamente di una procedura più snella e veloce, che può essere esercitata dall’assicurato anche senza l’aiuto di un avvocato, e che permette un risarcimento veloce: nel caso in cui le tempistiche non vengano rispettate, potete sempre avanzare formale reclamo all’Isvap.