La polizza incendio casa, di Systema Assicurazioni, è un contratto con il quale la società si obbliga ad indennizzare, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali e diretti al Fabbricato descritto in Polizza, provocati da una serie di fenomeni che potrebbero provocare seri pregiudizi alla stabilità del patrimonio immobiliare della clientela della compagnia. Vediamo nel dettaglio quali sono le principali coperture offerte, e come ottenere maggiori informazioni sulle stesse, e su altri prodotti della società.
Tra le principali coperture proposte ricordiamo, anzitutto, le garanzie contro i casi di incendio; azione del fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti; esplosione o scoppio, non causati da ordigni esplosivi; sviluppo di fumi, gas, vapori; azioni compiute allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio; sono altresì rimborsate le spese sostenute per evitare il Sinistro o per diminuirne le conseguenze. Sono inoltre compresi i danni cagionati da: caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate; onda sonica causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono; urto di veicoli stradali e natanti non appartenenti o in uso all’Assicurato; caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili compresi i danneggiamenti agli impianti (confronta anche le condizioni della polizza casa di INA Assitalia).
Di particolare importanza sono inoltre le coperture per il ricorso terzi. In particolare, la Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza di Incendio o di altro evento garantito dalla presente Polizza che colpisca i Fabbricati assicurati, risponde sino alla concorrenza di € 155.000,00 per Sinistro, per le somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile ai sensi di legge), per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi. Sono comunque esclusi: i danni da inquinamento dell’ambiente, intendendosi per tali quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo; i danni alle cose, in uso, custodia e possesso dell’Assicurato.
Ai fini di tale estensione di garanzia, ricordiamo, non sono comunque considerati terzi: il coniuge o il convivente, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato; qualsiasi altro parente o affine se con loro convivente; quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporto.