La polizza decennale postuma è volta a tutelare gli acquirenti di immobili da costruire: l’art. 4 del decreto legislativo n. 122/2005 impone al costruttore di edifici di stipulare, a beneficio dell’acquirente di un immobile ancora da costruire, una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni, materiali e diretti, all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile.
Oggi analizzeremo quelli che sono i contenuti minimi che la garanzia assicurativa deve contenere per rispondere ai requisiti di legge. In primo luogo, per tutti coloro che acquistano un immobile da costruire, consigliamo di pretendere dal costruttore una copertura assicurativa non circoscritta esclusivamente alle parti strutturali del fabbricato, ma estesa a tutti quegli elementi secondari ed accessori le cui carenze costruttive possano compromettere la funzionalità e l’abitabilità dell’immobile.
Accertatevi poi che gli eventuali massimali di risarcimento previsti nella polizza siano tali da coprire l’intero costo di ricostruzione a nuovo dell’immobile. Onde evitare spiacevoli disguidi che si possono verificare in corso di cotruzione, accertatevi che il mancato pagamento del premio, varianti in corso d’opera rispetto al progetto originario e comportamenti dolosi o colposi del costruttore, non incidano sull’efficacia della garanzia prestata.
E’ importante ricordare che la disciplina della polizza decennale postuma prescinde da eventuali crisi o inadempimenti in cui può trovarsi coinvolto il venditore, in quanto opera eclusivamente al verificarsi di danni materiali e diretti all’immobile. Quindi, in conclusione, si tratta di una polizza applicabile solo in presenza del trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire.
Cosa si intende nel Decreto legislativo per situazione di crisi? Ogni situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.