Oggi ci occupiamo di un argomento che certamente interesserà tutti coloro che detengono o hanno stipulato una polizza assicurativa: la detrazione e deducibilità fiscale del premio assicurativo. Le polizze assicurative detraibili sono le seguenti:
– assicurazione sulla vita, sia in caso di morte che di vita;
– assicurazione per infortuni e per malattia
– assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza. La detrazione diversa sarà ovviamente differente a seconda del tipo di polizza stipulata: a titolo di mero esempio, le polizze sulla vita caso morte sono completamente detraibili, mentre di contro le polizze sulla vita caso vita sono detraibili solo per la parte relativa al caso morte e invalidità permanente superiore al 5%. Insomma vi è una parte sempre detraibile ed una parte variabile ma solo la tipologia di assicurazione cui si fa riferimento potrà stabilire la percentuale delle due quote.
Per quel che attiene alla deducibilità fiscale delle polizze di assicurazione, sono dedicibili sia le polizze RC auto che le assicurazioni pensionistiche. In tali casi occorre tenere in considerazione che le assicurazioni pensionistiche sono deducibili per un importo massimo di 5.146,57 euro che rappresenta il tetto di deducibilità anche cumulando importi destinati a forme pensionistiche complementari (comunque il bonus fiscale non può superare il 12% del reddito complessivo lordo), mentre le polizze RC auto sono deducibili per il 10,50% del valore della rata, cioè la parte versata al SSN.
I contratti assicurativi aventi un contenuto prettamente finanziario, che quindi non beneficiano di alcuna detrazione o deduzione per i premi corrisposti e il reddito generato dalla differenza tra il versato ed il riscosso, sono da assoggettarsi all’imposta sostitutiva del 12,50%, imposta unica e universale.
Le polizze infortuni invece detraibili solo per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente superiore al 5%: lo stesso dicasi per le polizze malattia. Tutto ciò si riferisce ovviamente alle polizze stipulate dopo il 2000, per tutte le polizze antecedenti la situazione è differente.
mi collego al commento postato da genertel ………. c’è un riferimento normativo per quanto affermato su ?
La legge finanziaria riconosce la possibilità di detrarre le polizze fino ad un massimo di 1.291,14 € (siano esse via, morte o rc auto) nella misura del 19%. I riferimenti legislativi sulla detraibilità delle polizze assicurative sono i seguenti: articolo 15, comma 1, lettera f del Tuir, decreto ministeriale del 22.12.2000, articolo 15, comma 2 del D.Lgs 18.02.2000 n. 47, circolare ministeriale del 16.06.1997 n. 137. Buona giornata!