Quando si sottoscrive un’assicurazione sul condominio, la parte più importante della polizza è rappresentata dalle cautele sulla responsabilità civile, importanti protezioni che permettono all’assicurato di evitare una sanzione pecuniaria, in quanto sarà la compagnia assicurativa a intervenire – entro i massimali concordati – a rimborsare i danni subiti da terze persone o cose durnate l’ordinaria conduzione dei locali condominiali. Ma vediamo di approfondire il tema, tracciando nel migliore dei modi i confini di questa disciplina.
Occorre innanzitutto distinguere la responsabilità del condominio, e quella dell’amministratore condominiale. La responsabilità del condominio è infatti relativa alla colpa del condominio nei confronti dei danneggiati, in qualità di responsabilità oggettiva, poiché vincibile solamente dalla prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e dal caso fortuito. Si pensi, in merito, ad alcuni interventi concreti sull’art. 1117 co. 3 del Codice Civile, che indica gli impianti presenti nelle aree condominiali.
Per quanto invece concerne la responsabilità dell’amministratore, ricordiamo come esso abbia innanzitutto l’obbligo di garantire che le cose comuni siano sicure. Se non adempie sarà responsabile nei confronti del condominio. Pertanto, al fine di evitare confusioni in materia, segnaliamo come il condominio sia sempre responsabile nei confronti dei terzi danneggiati, e lo sia anche quando l’amministratore non adempie con la dovuta diligenza, salvo poi il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo (valutate anche una polizza simile, la polizza condominio Poste Vita).
L’amministratore, tuttavia, per potersi deresponsabilizzare, in alcuni casi di urgenza può dimostrare di aver intervenuto tempestivamente mettendo in sicurezza il bene (si pensi a un cornicione che appare pronto al distacc), con l’obbligo di riferire alla prima assemblea utile.
In ogni caso, è fortemente consigliabile poter sottoscrivere delle idonee coperture assicurative per il condominio e per l’assicuratore, cercando di circostanziare i massimali di copertura nelle ipotesi preventivabili, e cercando altresì di istituire in contratto quelle garanzie aggiuntive che potrebbero essere di gradimento per una più opportuna tutela dinanzi allo spettro dei potenziali rischi cui i condomini e l’amministratore potrebbero andare incontro nella conduzione dei locali.
Qui abbiamo parlato di assicurazione condominio terremoto.