Torna la stagione più fredda, e, con essa, anche la voglia di rimettere gli sci. Ma l’attività sciisctica è un’attività sportiva non priva di rischi, dovuti in parte alla sua natura, in parte alla presenza di fattori naturali e in parte ad eventuali anomalie che possono presentarsi sulle piste da sci. > Come funziona l’indennizzo dei sinistri in merito alle condizioni della strada
Come funziona, quindi, il risarcimento dei danni eventualmente subiti dagli sciatori sulle piste da sci? I gestori delle piste, cioè, sono tenuti in ogni caso a risarcire gli sciatori che sono incorsi in incidenti e infortuni? Che cosa dice la giurisprudenza assicurativa in merito?
> L’assicurazione può risarcire anche il danno esistenziale?
Secondo la legge – ex art. 2043 del Codice Civile – i gestori delle piste da sci sono responsabili di un comportamento colposo nei confronti degli sciatori – e dunque obbligati al risarcimento dei danni, solo se lo sciatore può provare che esistono sulla pista
- condizioni di pericolo che rendano necessaria la protezione degli utilizzatori da possibili incidenti.
Il comportamento colposo del gestore si configura quindi nel non aver provveduto alla predisposizione di protezioni e segnalazioni degli eventuali pericoli, anche se quest’ultimo ha sempre la facoltà di appellarsi al fatto che lo sciatore
- non ha fatto caso a percepire e a prevedere con l’opportuna diligenza l’eventuale situazione di pericolo.
Il gestore potrebbe infatti imputare allo sciatore un’andatura troppo veloce rispetto alle caratteristiche della pista o il fatto che l’eventuale sinistro ha avuto luogo in condizioni di
- piena visibilità
- assenza di curve sulla pista
- assenza di pendenza nel terreno.