Le nostre città, piccole o grandi che siano, sono sempre più piene di parcheggi a pagamento, ovvero i classici parcheggi di gestione comunale ricavati lungo le strade o in apposite zone di sosta, delimitati dalle caratteristiche strisce blu. Quando si parcheggia l’auto in queste zone l’automobilista è tenuto a pagare la tariffa prevista e a fronte del pagamento riceve una apposita ricevuta emessa dal parcometro.
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Con questa ricevuta l’automobilista stipula una sorta di contratto temporaneo con il gestore del parcheggio sulla base del quale vi sono degli obblighi dall’una e dall’altra parte contraente. Come funziona quindi in una situazione di questo genere la questione della tutela del mezzo? Le amministrazioni comunali o i gestori del servizio sono responsabili di eventuali danni occorsi all’auto parcheggiata in un parcheggio di questo tipo oppure no? Che cosa dice la giurisprudenza assicurativa in merito?
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La giurisprudenza assicurativa dice che i Comuni o i gestori non hanno l’obbligo di custodire i veicoli parcheggiati nelle aree di sosta delimitate dalle apposite strisce se viene esposto in posizione ben visibile – cioè adeguatamente percepibile prima della stipula del contratto – il cartello con dicitura – Parcheggio incustodito.
Al momento della stipula del contratto, infatti, l’automobilista può eventualmente decidere di scegliere altre alternative di parcheggio e di custodia del mezzo. Inoltre, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo pertengono più all’organizzazione della sosta che deve essere in questo caso predisposta in una zona esclusa dalla normale viabilità.