Scovare il responsabile di un incidente è sempre complicato ma quando si accerta che in un sinistro la colpa non si può attribuire soltanto ad un guidatore ma deve essere divisa a metà, chi paga? Ovvero, se c’è concorso di colpa, chi ne fa le spese?
Il blog 6 Sicuro con due riferimenti normativi, al Codice Civile e alla Legge Bersani, spiega la relazione che c’è tra il concorso di colpa e la classe di merito, che poi è l’elemento determinante per la definizione del premio.
Secondo quanto recita l’articolo 2054 del Codice civile: “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.
n caso di concorso di colpa paritario, il Malus non si tocca: lo ha stabilito la legge Bersani n. 40 del 2007 che ha messo il divieto alle assicurazioni di modificare la classe di merito in seguito a un sinistro senza prima aver accertato l’effettiva responsabilità dell’assicurato che, come cita la legge, “è individuata nella responsabilità principale del sinistro”.
Accertata la corresponsabilità al 50% del sinistro, ovvero nel caso in cui a nessuno dei due conducenti coinvolti nell’incidente è attribuita la responsabilità principale del sinistro, la compagnia di assicurazione non può variare la classe di merito dell’assicurato, ma solo annotare nell’attestato di rischio della quota di corresponsabilità paritaria dei conducenti.
In pratica, quando non è chiaro chi sia stato a causare l’incidente, mettersi d’accordo aiuta a non incrementare le spese sostenute per la polizza RCA.