Stando a quanto previsto dal Codice delle assicurazioni al suo art. 120, se un intermediario assicurativo vende una polizza, è obbligato a fornire al proprio cliente una serie di informazioni precontrattuali che il consumatore stesso ha diritto di richiedere e di ottenere. Tali informazioni sono molto utili per poter migliorare la conoscenza del prodotto prima della stipula del contratto e, pertanto, effettuare un’operazione di “acquisto” della polizza più consapevole e trasparente.
Numerose possono essere le informazioni precontrattuali ricomprese nel documento consegnato al cliente. Ad esempio, l’intermediario avrà cura di riportare quali sono gli studi sui quali si fonda la propria proposta contrattuale, quali sono le imprese per le quali si opera, quali sono gli estremi di riferimento dell’iscrizione all’albo, quali sono i possibili conflitti di interesse in atto e quali sono le forme di tutela che sono poste a disposizione del cliente (vedi anche cosa è l’aggravamento del rischio).
Il documento informativo precontrattuale sarà inoltre consegnato con l’illustrazione di tutti i principali elementi caratteristiche della polizza, come la sua durata, i costi, le limitazioni, le esclusioni, gli eventuali rischi finanziari connessi e quanto altro possa contribuire a migliorare la conoscenza del prodotto.
Oltre a quanto sopra, l’intermediario assicurativo è tenuto a consegnare al cliente una nota informativa conforme al Codice delle assicurazioni, dove sono riportati anche i contatti dell’ufficio della compagnia a cui rivolgere eventuali reclami. In tale documento dovranno essere nuovamente riportati tutti gli estremi dell’impresa, come la denominazione sociale, gli estremi dell’autorizzazione concessa dall’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni, i termini di prescrizione dei diritti contrattuali e una sintesi delle informazioni contrattuali.
Completano la gamma dei principali documenti che l’intermediario ha diritto di ottenere l’informativa sulla privacy, con le modalità di trattamento dei propri dati personali, e il soggetto che è responsabile per la loro gestione (di norma, lo stesso intermediario assicurativo).