Per molti italiani si avvicina il momento del rinnovo della polizza assicurativa: sono molti quelli che cercano il maggiore risparmio possibile, cambiando magari la propria assicurazione in favore di una compagnia online o che offre maggiore convenienza. Nel nostro sistema assicurativo è data ampia libertà di scelta, per ottenere un maggiore risparmio per il consumatore.
A partire dal 1° gennaio 2006 con l’introduzione del Nuovo Codice delle assicurazioni private, tra le molte innovazioni c’è anche la disciplina della disdetta: il termine legale per inviare la disdetta dalla propria compagnia è stato ridotto a soli quindici giorni e in molti casi la disdetta non è più nemmeno necessaria. Prima dell’introduzione del nuovo codice occorreva inviare la disdetta con almeno trenta giorni di preavviso.
Ricordiamo che la disdetta non serve se nel contratto non è previsto il tacito rinnovo, per cui prima di procedere verificate bene cosa c’è scritto sul vostro contratto assicurativo. Non occorre tenere conto dei 15 giorni se avete ricevuto un aumento del premio superiore al tasso di inflazione programmato e non sono cambiate le condizioni (ad esempio non avete avuto nessun sinistro, nessun cambio di auto o altre simili): in questo specifico caso la disdetta potrà essere inviata anche il giorno prima della scadenza del contratto. La disdetta deve essere effettuata per iscritto, con raccomandata A/R oppure con fax, direttamente alla compagnia assicurativa che ha emesso la vostra precedente polizza e che vi avrà inviato l’attestato di rischio.
Verificate soprattutto se avete una polizza conducente e di che tipologia di contratto si tratta: molti intermediari erano soliti proporre tale polizza con validità pluriennale, il che implicava l’impossibilità di recesso. In ogni caso tenete a mente che per i contratti stipulati dopo il 03/04/2007 l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con un preavviso di sessanta giorni dalla scadenza del premio annuale, per le polizze stipulate prima del 03/04/2007 l’assicurato ha facoltà di recedere dal contratto a condizione che la polizza di assicurazione sia stata in vigore per almeno tre anni. Passati i tre anni e sempre con un preavviso di 60 giorni, sarà possibile disdire.