La compagnia assicurativa Novit Assicurazioni S.p.a. nata il 31 Agosto 2007 dall’acquisizione di S.E.A.R. S.p.A. da Ala Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Sara) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e gli è stata revocata la possibilità di rilasciare polizze per tutti i rami cui era stata precedentemente abilitata. Ma questo cosa significa in concreto e cosa devono fare tutti coloro cge avevano stipulato polizze con la Novit? Analizziamo la situazione dal punto di vista dell’assicurato.
Ai sensi dell’art. 169 Codice delle Assicurazioni Private i contratti di assicurazione in corso, validi al momento della pubblicità di liquidazione coatta, continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo. Diversamente invece i contratti di RC auto, moto e natanti, continuano a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio: ma la tutela avviene solo nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione.Ovviamente resta sottointeso la possibilità per gli assicurati di esercitare il diritto di recesso, attraverso invio di lettera racomandata A/R, ma solo dopo la pubblicazione della liquidazione e notizia del D.M. relativo (quindi nel caso di specie dopo il 7 aprile 2011) e questo vale sia per i contratti di durata annuale che per quelli di durata pluriennale.
In seguito alla liquidazione della società i danni non potranno essere liquidati: questo significa che tutti coloro che stavano trattando il risarcimento di un sinistro non potranno applicare l’indennizzo diretto. Nel caso quindi di sinistro stradale, il danneggiato dovrà chiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del veicolo ritenuto civilmente responsabile secondo la procedura ordinaria mentre colui che ha causato il sinistro dovrà rivolgere la propria richiesta di risarcimento all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, secondo le regole della competenza territoriale.
Nel caso di risarcimento diverso dall’RC auto i creditori dovranno insinuarsi nel passivo della società mediante invio di Lettera raccomandata A/R denominata Istanza di insinuazione al passivo.