Polizza catastrofale al centro di tante indiscrezioni nel corso delle ultime settimane, al punto che ora diventa importante analizzare da vicino tutto quello che dobbiamo sapere ad aprile 2025, grazie alle informazioni raccolte fino a questo momento.

Polizza catastrofale: spunti utili su quello che dobbiamo sapere ad aprile 2025
La normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 impone a tutte le imprese con sede in Italia la sottoscrizione di assicurazioni contro eventi catastrofici (Cat Nat). Questa misura, volta a rafforzare la resilienza aziendale e limitare il ricorso a fondi pubblici in caso di calamità, prevede scadenze differenziate per l’adeguamento: le grandi imprese (oltre 250 dipendenti) devono sottoscrivere la polizza entro il 31 marzo 2025, con una finestra di 90 giorni aggiuntivi. Le medie imprese (50-250 dipendenti) hanno tempo fino al 30 settembre 2025, mentre per le piccole e microimprese il termine è il 31 dicembre 2025. Il Mimit, in collaborazione con IVASS e le associazioni di categoria, sta monitorando l’attuazione della norma e fornirà chiarimenti e potenziali modifiche.
L’obbligo di sottoscrivere una polizza catastrofale si estende a tutte le entità registrate al Registro delle Imprese, comprendendo attività commerciali (come ristoranti e negozi) e società di ogni forma giuridica, incluse le società tra professionisti (Stp e Sta). Sono invece esonerati i professionisti che operano individualmente o in studi associati non iscritti al Registro delle Imprese. L’obbligo non si applica inoltre alle imprese agricole (soggette al Fondo mutualistico nazionale) e alle imprese i cui immobili presentano abusi edilizi o difetti di autorizzazione. L’obbligo ricade anche sulle imprese che detengono beni non in proprietà (leasing, locazione, comodato), a meno che il proprietario non abbia già stipulato l’assicurazione.
Cosa copre la polizza catastrofale
La relazione tecnica del decreto precisa la tipologia di eventi catastrofali inclusi nella copertura assicurativa obbligatoria. Per quanto riguarda le frane, sono coperte solo quelle rapide con distacco improvviso di roccia da un intero rilievo, escludendo movimenti graduali o distacchi isolati, considerati gestibili con interventi di sicurezza. L’assicurazione non copre inoltre danni derivanti da errori progettuali in scavi nei 10 anni successivi e le spese di demolizione e sgombero. Per le alluvioni, la copertura include inondazioni ed esondazioni da corsi d’acqua e bacini, ma esclude mareggiate, maremoti, infiltrazioni marine, variazioni della falda, umidità, allagamenti da incapacità del suolo di assorbire piogge intense (“bombe d’acqua”).
Il sisma è definito come un brusco movimento della crosta terrestre di origine interna, con esclusione di eruzioni vulcaniche, bradisismi, valanghe, slavine e fenomeni alluvionali (inondazioni, esondazioni, allagamenti, mareggiate) anche se conseguenti a un terremoto. Insomma, c’è ancora tanto da sapere sulla polizza catastrofale.