Già ieri avevamo affrontato il tema della Polizza-decennale postuma, quale forma assicurativa per tutti coloro che acquistano o stanno per acquistare immobili non ancora costruiti: oggi ci occuperemo del regime sanzionatorio e normativo, previsto in caso di mancata consegna della garanzia assicurativa all’acquirente.
L’art. 2 del decreto legislativo n. 122/2005 che regola la materia, prevede che il costruttore, prima o contestualmente alla stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento, sia tenuto a pena di nullità dell’intero contratto a rilasciare all’acquirente una fidejussione.
Tale fidejussione funge quale garanzia delle somme riscosse o da riscuotere per l’acquisto dell’immobile in costruzione:_ tuttavia nessuna analoga sanzione è prevista dall’art. 4 del medesimo disposto normativo in tema di polizza assicurativa la cui mancata consegna, all’atto del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare, si atteggia, dunque, alla stregua di un semplice inadempimento.
Inoltre si ricorda che tale polizza decennale postuma non è dovuta nei rappoti tra privati: non è gravato di tale obbligo, infatti, un soggetto che vende un immobile da edificare in forma occasionale o comunque senza alcuna attività imprenditoriale. La garanzia, come suggerisce il nome, perdura per dieci anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.
Infine si specifica che per gravi difetti costruttivi si intendono non solo quelli previsti ex art. 1669 del codice civile ma ammessi nell’interpretazione estensiva data dalla stessa giuriprudenza di merito, la quale vi fa rientrare anche tutte quelle carenze costruttive incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti ecc.) in grado di compromettere la funzionalità e l’abitabilità dell’immobile.