Dopo il rinvio dello scorso anno (e un nuovo rinvio che è stato limitato ad alcune categorie di iscritti agli ordini professionali, come i medici), è entrato in vigore l’obbligo di assicurazione sulla Rc professionale da parte di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti, ingegneri, geometri, architetti e tutti quei professionisti che sono iscritti ad un albo professionale. Ma quale è lo scopo dell’obbligatorietà di tale assicurazione? E cosa accade nell’ipotesi di mancata assicurazione?
Stando all’intenzione del legislatore, le norme che hanno imposto al professionista l’obbligo di assicurazione professionale idonea per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale hanno come obiettivo quello di migliorare la tutela del cliente il quale – al momento della negoziazione della prestazione con il proprio professionista di fiducia – potrà ottenere la giusta informativa sugli estremi del contratto assicurativo stipulato per la responsabilità professionale, e il relativo massimale.
Uno degli aspetti più discussi della legge è tuttavia legata alla sua assenza di sanzioni pecuniarie: in altri termini, il professionista che non sottoscrive la polizza di responsabilità civile professionale non rischia alcuna multa, ma solamente un illecito disciplinare. Ancora in altre parole, la sanzione non è stabilità dalla legge in sé, quanto dai codici deontologici di ciascuna categoria professionale (vedi anche la differenza tra assicurazione vita e assicurazione contro i danni).
Una “carenza” – quella di legge – che è altresì causa di evidenti lungaggini che stanno contraddistinguendo l’adesione dei professionisti alle polizze di responsabilità, e che tuttavia sembra difficilmente colmabile da un nuovo intervento legislativo, visto e considerato che l’introduzione di queste norme è stata effettuata in maniera non sempre lineare, e che ancora oggi numerosi sembrano essere i punti oscuri.
Ad ogni modo, il nostro consiglio nell’occasione di un preventivo con il proprio professionista è quello di richiedere sempre le informazioni di base sul contratto stipulato dallo stesso consulente, affinchè anche tale aspetto possa essere oggetto di confronto e di attenta valutazione tra più esperti.