Oggi le polizze incidono sempre di più sul bilancio famigliare ma è possibile risparmiare affidandosi alle offerte in rete dove ci sono di certo delle soluzioni vantaggiose. Intanto, come chiarisce la Cassazione, bisogna preoccuparsi per tempo della scadenza della polizza RCA.
Il mercato e in particolare il settore delle assicurazioni, sta vivendo un momento di forte contrazione che ha fatto proliferare una serie di soluzioni assicurative adatte ai periodi di crisi: le polizze a rate, le polizze con opzione di sospensione, le polizze promozionali online. In molti casi si è scelto anche di rinunciare ai veicoli privati ma non è un argomento di cui vogliamo parlare in questa sede.
Con i programmi che online offrono la comparazione tra le assicurazioni è possibile trovare spesso delle soluzioni vantaggiose che permettono di risparmiare mettendosi al sicuro da multe e sinistri. E se l’assicurazione è in scadenza? Adesso non esiste più il rinnovo automatico e quindi l’assicurato è tenuto a confermare con il pagamento del premio, di voler restare nella compagnia attuale. Se al contrario si ha intenzione di cambiare compagnia, bisogna tenere a mente la data di scadenza.
La corte di Cassazione ha spiegato come bisogna comportarsi in presenza di una polizza scaduta o in scadenza e lo ha fatto con la sentenza n. 23167/14 del 31 ottobre. È stata fatta chiarezza nella confusione giuridica attuale ribadendo che, alla scadenza della polizza, seguono 15 giorni di tolleranza, poi la copertura assicurativa è sospesa fino al giorno in cui è versato il nuovo premio assicurativo alla compagnia di riferimento.
Può capitare però di fare un incidente con un veicolo primo di copertura. A quel punto si profilano due scenari:
1. non è stata pagata la prima rata o il premio unico previsto dal normale contratto assicurativo,
2. non è stata pagata la seconda rata della polizza.
Nel primo caso la sospensione non è opponibile al terzo danneggiato che deve essere pagato in presenza di una polizza regolare, con contrassegno, che indichi anche la data di scadenza della stessa. Nel secondo caso la copertura è considerata opponibile al terzo danneggiato che deve perciò rivolgersi al Fondo garanzia vittime delle strada.