Immaginate di essere coinvolti in un sinistro in cui non si possa dire che c’è stata una collisione tra veicoli. In modo quasi automatico si pensa di non essere destinatari di alcun risarcimento ma nella pratica funziona diversamente e si ottiene un risarcimento anche in assenza di impatto tra veicoli.
Immaginate di essere di fronte ad un sinistro senza collisione e di avere ben chiaro in mente il responsabile dell’incidente. In casi come questo le compagnie assicurative tendono a liquidare la pratica di risarcimento con un “concorso di colpa” per via dell’applicazione dell’articolo 2054 del Codice Civile che specifica:
“in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.
Il problema è che in assenza di collisione questo principio di corresponsabilità è inapplicabile. Per cui stando così le cose la domanda resta: si ha il diritto di essere risarciti? Per rispondere è necessario figurare un caso pratico. Siamo in macchina e un altro automobilista ci taglia la strada senza fornirci la precedenza di cui disponiamo. Per evitare l’urto finiamo contro una parete di cemento. La colpa di questo sinistro non è nostra.
Nello stesso articolo 2054 del C.C. si specifica che
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il danno quindi è dovuto alla circolazione stradale anche se non c’è stato l’impatto e il danneggiato deve dimostrare di non avere colpa ma di aver sbattuto a causa della condotta dell’altro veicolo. Una specie di nesso causale che determina la “giustezza” del risarcimento.